Non è dato dalla natura del momento di riservatezza violato, ma dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe.
Commette, dunque, il reato in questione il genitore che registra attraverso una microspia e in sua assenza, le conversazioni del figlio con l'altro genitore.
Non discrimina che la registrazione sia effettuata dal genitore proprietario dell'abitazione o che abbia agito in base alla "spinta emotiva" di tutelare il figlio che appaia versare in una condizione di manipolazione psicologica.